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Se il gestore, nonostante il regolare invio di una disdetta da parte dell’utente, non disattiva la linea entro il termine di 30 giorni e continua ad emettere fatture si potrà richiedere lo storno o il rimborso dei canoni illegittimamente addebitati.
Contattaci per ricevere maggiori informazioni a riguardo e sapere come ottenere gli indennizzi che ti spettano.
Disdetta linea telefonica: una procedura molto semplice che può però creare problemi nel momento in cui non viene lavorata dall’operatore.
I casi che si verificano più di frequente, trattandosi dei due operatori leader di mercato, riguardano la mancata lavorazione della disdetta linea telefonica Tim e problematiche con la disdetta Vodafone.
Se anche tu rientri in queste due casistiche o se invece le tue difficoltà riguardano la Disdetta linea telefonica Wind ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere per procedere nel modo più corretto all’inoltro della tua richiesta per ottenere il rimborso o lo storno di eventuali importi non dovuti.
Un errore molto comune è quello di richiedere la disdetta telefonicamente al servizio clienti. Questa modalità può infatti presentare problemi a livello di tracciabilità e validità. Per manifestare la propria volontà di recedere dal contratto è necessario infatti inviare una comunicazione in forma scritta. Inoltre è fondamentale che la richiesta venga inoltrata in una modalità che fornisca prova di avvenuta consegna al gestore come una raccomandata a/r, un fax o una pec.
**A tal proposito quindi, non si considera valida neanche la disdetta richiesta tramite email tradizionale poiché, questo sistema di trasmissione non ci garantisce l’avvenuta ricezione da parte dell’operatore.
Solitamente ogni operatore mette a disposizione all’interno della propria area clienti un fac simile disdetta telefonica. Nel caso in cui non riusciste a recuperarlo non preoccupatevi poiché non è fondamentale utilizzare lo specifico modulo disdetta linea telefonica fornito dal proprio gestore a patto, però, di fornire tutti i dati necessari per inoltrare tale richiesta.
Una disdetta compilata correttamente deve, infatti, indicare:
Nel caso di contratti business la disdetta dovrà inoltre indicare:
Infine, è fondamentale allegare copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità dell’intestatario del contratto.
L’ex Decreto Bersani, ora legge 40/2007, all’art.1 comma 3 ha stabilito che il termine massimo per la disdetta del contratto telefonico da parte dell’operatore sia di 30 giorni a partire dalla ricezione della richiesta inviata dall’utente. Per poter calcolare questo termine è quindi fondamentale (come indicato al punto precedente) avere traccia della data di consegna della comunicazione. Ciò vuol dire che, una volta inviata la disdetta, non c’è da stupirsi se successivamente si riceve una fattura da parte del proprio gestore. Se la richiesta è stata lavorata correttamente questa fattura dovrebbe essere l’ultima e contenere solo un residuo di canoni e i costi per la disattivazione del servizio.
Se invece dopo il termine dei 30 giorni la linea dovesse risultare ancora attiva e generare fatture si potrà contestare la Mancata lavorazione disdetta/recesso, casistica così frequente da essere stata inserita dall’Agcom tra i disservizi gestiti attraverso la piattaforma del Conciliaweb.
La disdetta utenza telefonica, fatti salvi casi particolari come il recesso per giusta causa dato da malfunzionamento del servizio o variazioni unilaterali alle condizioni contrattuali, prevede quindi il pagamento dei costi di disattivazione (da non confondere con la penale per recesso anticipato) e del residuo dei canoni fruiti fino alla data di dismissione della linea.
Se dovessero essere addebitati importi per servizi successivi al termine di 30 giorni previsto per la disdetta o una penale per recesso anticipato si potrà intervenire richiedendone il rimborso o lo storno.
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Il nostro compenso verrà corrisposto solo in caso di esito positivo
Il compenso non prevede costi fissi ma verrà calcolato in percentuale sul risultato raggiunto
Il servizio a tutela dei diritti dei consumatori nelle controversie insorte con gli operatori del settore delle telecomunicazioni: Telefonia, Internet e Pay-TV.
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