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Penale per recesso anticipato

La penale per il recesso anticipato da un contratto di telefonia fissa o mobile è, per tutti gli utenti, alle prese con una cessazione o cambio operatore, un vero e proprio incubo…

La domanda ricorrente è: “va pagata?”

La penale per il recesso anticipato dal contratto di telefonia mobile o fissa, non va pagata

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Diciamoci la verità, chi non ha mai avuto la necessità, per un motivo o per un altro, di disdire, prima della naturale scadenza, un contratto con il proprio gestore telefonico?

E chi, alla fatidica domanda se ci fossero costi o penali da pagare per la cessazione anticipata del contratto posta all’operatore di turno – Tim, Vodafone, Tre, Wind, Infostrada, Fastweb o qualsiasi altro gestore è indifferente -, non si è sentito rispondere che “ovviamente” ci sarebbe stata addebitata una cospicua penale nell’ultima fattura? Naturalmente tutti!

Penale per recesso anticipato, cosa dice la legge?

legge bersani telefonia

Il decreto Bersani, convertito successivamente in legge (legge Bersani” 40/2007), per garantire una maggiore concorrenza tra gli operatori di telecomunicazione e tutelare il consumatore ha stabilito che ha stabilito che il recesso o il trasferimento ad altro gestore debbano avvenire senza vincoli temporali e senza addebito di costi ingiustificati.

Ne consegue, che qualsiasi clausola presente tra le condizioni contrattuali che vada in contrasto con le disposizioni del Decreto Bersani sia da ritenersi nulla, a maggior ragione per le così dette “penali per recesso anticipato” che sono pertanto da considerarsi a tutti gli effetti illegittime.

Quindi, si potrebbe affermare che disdire un contratto telefonico prima della sua scadenza sia semplice e senza conseguenze.

Perché, allora, si continua a parlare di penali per recesso anticipato?

penale cambio operatore

Perché le compagnie telefoniche dalla Tim alla Vodafone, dalla Tre alla Fastweb per citare le più famose, hanno trovato un “simpatico” escamotage per addebitare comunque, al cliente, i costi per il recesso anticipato.

Ma come hanno fatto ad aggirare le norme contenute nel Decreto Bersani?

Semplice: in primo luogo le compagnie telefoniche riescono a mascherare le penali facendole diventare costi “di disattivazione“, “annullamento sconto” o “altri costi“.

Vodafone, ad esempio mimetizza i costi di penale per recesso sotto la voce

“conguaglio servizi digitali“ e, recentemente, come “conguaglio babylon mobile” e
“Corrispettivo per Recesso/Disattivazioni: Servizio Ready “, Tim, invece, utilizza l’espressione “Corrispettivo recesso servizio opzionale”.

In questo modo, le penali, pur mantenendo la loro ratio e non mutando nella sostanza, vengono presentate in modo ambiguo all’utente con la conseguenza del creare confusione e non consentirne  la chiara individuazione.

Altro trucchetto utilizzato dai gestori telefonici per aggirare le normative è quello di giustificare gli elevati importi addebitati in fase di recesso come restituzione degli sconti e delle promozioni che erano stati applicati all’utente sui canoni, a condizione che venisse rispettata un certo vincolo temporale (mai inferiore ai 24 mesi).

In realtà, come stabilito dall’Agcom nell’Allegato B alla Delibera n. 204/18/CONS, l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale sarà vincolante solo per l’operatore.

L’utente è quindi libero di recedere in qualsiasi momento e non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, poiché gli unici importi ammessi sono quelli “giustificati” da “costi”effettivamente sostenuti dagli operatori per la dismissione del servizio.

Questo orientamento è confermato anche dalla legge n. 124 del 2017 (c.d. Legge Concorrenza) che stabilisce che eventuali costi per il recesso anticipato devono essere “commisurati al valore del contratto” ed “equi e proporzionati alla durata residua della promozione offerta”.

Quindi, la penale è sempre e comunque dovuta in caso di recesso prima della scadenza fissata?

La risposta è no.

disdetta linea telefonicaIn primo luogo, occorre prestare attenzione alla tipologia di addebito; spesso leggiamo di voci decisamente ambigue che hanno il solo scopo di confondere l’utente.

A tal proposito l’Agcom ha fornito chiare indicazioni con la pubblicazione delle “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione“ specificando che gli unici costi dovuti in fase di recesso sono:

    – i costi realmente sostenuti dall’operatore per disattivare o trasferire l’utenza;

    – il pagamento delle rate residue per servizi e prodotti abbinati all’offerta.

Cambiare nome alle penali, qualificandole come costi per l’attivazione o altro non cambia la natura delle stesse e, in questi casi, occorrerà valutare l’entità dell’importo addebitato.

Esistono casi in cui, queste penali camuffate da costi stravaganti, non sono assolutamente dovute?

La risposta è sì.

Come ad esempio, nel caso in cui il recesso sia avvenuto a causa di numerosi e comprovati episodi di malfunzionamento del servizio oppure nel caso in cui il gestore modifichi unilateralmente le condizioni contrattuali, solitamente quando a mutare siano le condizioni economiche dell’offerta.

Nonostante la chiara normativa vigente circa le modalità di disdetta dal contratto telefonico e la crescente tutela per il consumatore, tutti i gestori (Vodafone, Telecom, Wind, Infostrada, Tiscali, Fastweb, H3G, Poste Mobile, British Telecom) continuano a fatturare questi costi o a prospettarli all’utente qualora volesse recedere dal contratto, allo scopo di vincolarli e limitarne la libertà di scelta.

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